Le Zone di Ripopolamento e Cattura, in Toscana, sono istituti faunistici normati dalla Legge Regionale Toscana n° 3 del 1994 e s.m.i.
La tradizione, ormai consolidata nella cultura faunistico venatoria pisana, eleva le ZRC a istituto prioritario nell’assolvimento dei compiti di gestione faunistica, in particolare nella funzione di garantire la conservazione di popolazioni vitali di galliformi e lepre. Queste aree consentono di mantenere popolazioni capaci di riprodursi naturalmente ed in grado di incrementare e di ricostituire, nel Territorio a Caccia Programmata limitrofo, i nuclei oggetto di prelievo venatorio, sia in modo naturale (con l’irradiamento nei territori circostanti) che artificiale (con la cattura e successiva liberazione).
La distribuzione, dimensione e caratteristiche delle ZRC presenti nel territorio provinciale fanno si che esse rappresentino il maggiore elemento di coinvolgimento dei cacciatori nelle attività gestionali.
Negli anni il raggiungimento degli obiettivi faunistici all’interno delle ZRC, si è basato sulla relativa autonomia gestionale del presidente, del comitato di gestione, del gruppo di volontariato e della vigilanza volontaria.
Legge Regionale 3/94:
Art.16
Zone di Ripopolamento e Cattura
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione ed il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono istituite dalla struttura regionale competente in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
4. La gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni Zona di Ripopolamento e Cattura, una commissione di verifica e controllo, composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. I confini delle Zone di Ripopolamento e Cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zona di Ripopolamento e Cattura – Divieto di caccia”.